PEC
Posta elettronica certificata
Le società devono comunicare al Registro imprese il loro indirizzo di posta elettronica certificata – pec secondo l’articolo 16, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185.
Per le società di nuova costituzione la PEC è obbligatoria e immediata, mentre per quelle già costituite al 29.11.2008 la PEC dovrà essere comunicata al Registro Imprese entro il 31.12.2011.
La posta elettronica certificata “PEC” ha il medesimo comportamento della posta elettronica tradizionale e standard, aggiungendo però caratteristiche di sicurezza e di certificazione della trasmissione, efficacia giuridica assolutamente equivalente alla raccomandata cartacea con ricevuta di ritorno.
Perchè la devo avere:
- per eseguire importanti operazioni via internet con la Pubblica Amministrazione, senza andare negli appositi uffici
- per evitare spese e code agli uffici postali nello spedire le raccomandate
- per semplificare, se sono un’Azienda, i rapporti con i miei clienti e fornitore
- per poter inviare ogni formato digitale in sicurezza tramite posta elettronica certificata
- per poter consultare i messaggi da ogni computer connesso a internet;
- per certificare gli allegati al messaggio;
- perchè l’avvenuta consegna della mail viene garantita, nel caso non sia possibile consegnare il messaggio l’utente viene informato;
- perchè i messaggi hanno validità legale;
- perchè permette la tracciabilità della casella mittente e conseguentemente del suo titolare;
- perchè vi è certezza sulla destinazione dei messaggi;
- perchè l’invio dei messaggi ha costi inferiori a quello delle raccomandate;
- perchè ha elevati requisiti di qualità e continuità del servizio;
- perchè vi è l’obbligo da parte del gestore di archiviare tutti gli eventi associati ad invii e ricezioni di messaggi PEC, per un periodo di trenta mesi, una sicurezza in più;
- perchè vi è l’obbligo da parte del gestore di applicare le procedure atte a garantire la privacy dei dati personali e la sicurezza della comunicazione.